PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle attività di agente e di rappresentante di commercio).

      1. All'articolo 1 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «L'agente di commercio, regolarmente iscritto all'istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è un intermediario indipendente. È esclusa la sua subordinazione al preponente»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le attività di agente e di rappresentante di commercio possono essere esercitate anche da soggetti non iscritti nel ruolo previsto dall'articolo 2».

Art. 2.
(Disposizione concernente l'iscrizione nel ruolo per gli agenti e i rappresentanti di commercio).

      1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, le parole: «devono iscriversi» sono sostituite dalle seguenti: «possono iscriversi».

Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento conseguenti alla soppressione delle commissioni provinciali e della commissione centrale).

      1. All'articolo 3 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «alla commissione di cui al successivo articolo

 

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4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

          b) al secondo comma, le parole: «le commissioni istituite presso» sono soppresse.

      2. L'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è abrogato.
      3. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «la commissione provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

          b) le parole: «alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro dello sviluppo economico».

      4. L'articolo 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Il Ministro dello sviluppo economico decide sui ricorsi avverso le decisioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di cui all'articolo 7».

Art. 4.
(Disposizione sanzionatoria).

      1. L'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio delle attività di agente o di rappresentante di commercio ovvero in comunicazioni rivolte al pubblico, dichiara falsamente di essere iscritto nel ruolo previsto dall'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa

 

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del pagamento di una somma compresa tra euro 1.000 ed euro 5.000.
      2. Per la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni è competente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stato commesso il fatto.
      3. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e le relative norme regolamentari».